La prova del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica

La prova del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica
17 Aprile 2018: La prova del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica 17 Aprile 2018

Le cause del nostro studio

Con la sentenza n. 496/2018 la Corte d’appello di Venezia si è pronunciata in tema di danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica , respingendo l’impugnazione proposta, a questo riguardo, da una persona che aveva riportato una rilevante invalidità permanente in conseguenza di un’incidente stradale.

L’appellante si doleva del fatto che il Tribunale di Treviso, pur avendo ritenuto l’incidenza di tale invalidità sulla sua capacità lavorativa specifica, avesse liquidato il relativo risarcimento sulla base del triplo della pensione sociale, anziché della retribuzione risultante dalle buste paga che aveva depositato, dichiarandolo quindi non dovuto perché integralmente soddisfatto dalla maggior somma corrispondente alla capitalizzazione dell’assegno di invalidità riconosciutogli dall’INAIL.

La Corte osservava da un lato che l’appellante “al momento del sinistro era disoccupato” e dall’altro che questi aveva “dimesso in atti solo sei buste paga relative agli anni 2007 e 2008, senza produrre alcuna dichiarazione dei redditi o CUD da cui evincere con sufficiente certezza che questi godesse in maniera continuativa ed effettiva di un reddito da lavoro effettivamente percepito”.

Con la conseguenza che “il richiamo infatti all’ultima busta paga, effettuato dall’appellante, in assenza di ulteriori elementi di prova, non risulta essere sufficiente, in quanto non rappresentativo, in termini di adeguata verosimiglianza, di un reddito non sporadico percepito”.

In conclusione, la Corte d’appello ha ritenuto “corretto il ricorso, fatto dal primo Giudice, al criterio sussidiario di cui al comma III dell’art. 137 del D.lg. n. 209/05, in quanto il giudice non aveva sufficienti elementi per determinare con certezza che…. percepisse, prima del licenziamento, un reddito da lavoro continuativo ed il suo ammontare”.

Sullo stesso tema è opportuno richiamare i principi giuridici affermati dalla recentissima Cass. civ. n. 4390/2018, secondo la quale “si ha lesione della capacità lavorativa specifica solo quando i postumi residuati al danno abbiano determinato una contrazione del reddito del danneggiato, anche se futura e ragionevolmente prevedibile, costituendo esso una voce del danno patrimoniale da quantificarsi secondo gli ordinari criteri di liquidazione del danno patrimoniale sul presupposto del lucro cessante che dovrà essere sempre provato, e ciò in quanto la distinzione tra il danno come perdita della capacità di guadagno dalla sua causa, ovvero la perdita della capacità lavorativa”.

Pertanto, “al danneggiato che deduce una riduzione della propria capacità di lavoro quale conseguenza di un danno alla persona, incombe l'onere di dimostrare” da un lato “l'esistenza di una contrazione del reddito” e dall’altro “l'insistenza di un valido nesso causale tra la contrazione e la menomazione fisica sofferta”.

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